“Sono stata assunta con contratto a tempo determinato soggetto a periodo di prova e inquadramento nel livello III del CCNL commercio. Avrei bisogno di sapere se i giorni di malattia vengono inseriti nel conteggio dei giorni di prova o se nel conteggio rientrano solo i giorni di effettivo lavoro? Inoltre avrei necessità di sapere se è vero che le dimissioni durante il periodo di prova non devono essere fatte per via telematica ma solo tramite lettera a mano o raccomandata a/r e se l'azienda può chiedere un indennizzo al dimissionario che si dimette non durante il periodo di prova, senza rispettare il periodo di preavviso.”

Il periodo di prova deve essere svolto in maniera effettiva dal lavoratore, senza considerare i periodi in cui a causa della malattia, gravidanza, infortunio o ferie, il lavoratore non ha avuto la possibilità di svolgere a pieno la prova.

Tanto più nel suo caso è proprio il Ccnl Commercio a specificare che la prova debba compiersi in un dato numero di giorni di “lavoro effettivo”.

Ne deriva che, in caso di malattia, il periodo di prova è da intendersi sospeso, con conseguente slittamento in avanti della data di scadenza del periodo.

Le confermo inoltre che le dimissioni non devono essere comunicate per via telematica anche durante il periodo di prova e non deve essere rispettato alcun termine di preavviso. Le dimissioni divengono efficaci nel momento in cui giungono a conoscenza del datore di lavoro, ossia:

- se la lettera viene consegnata a mani, la data delle dimissioni in cui cessa il rapporto è quella in cui vengono consegnate; il consiglio è di conservare una copia delle dimissioni firmate per ricevuta dal datore di lavoro con l’indicazione della data in cui sono state ricevute;

- se invece la lettera viene spedita a mezzo raccomandata a.r., la data delle dimissioni in cui cessa il rapporto di lavoro è quella in cui la raccomandata viene ricevuta dal datore di lavoro.

Durante la prova, le dimissioni non possono avere efficacia in una data diversa da quella in cui giungono a conoscenza del datore di lavoro perché non vi è l’obbligo di dare il preavviso.

Se si ha necessità di far cessare il rapporto in una data diversa, è possibile concordare con il datore di lavoro la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per la quale è necessario rivolgersi ad un legale che vi predisponga il testo dell’accordo da sottoscrivere.

Infine, qualora le dimissioni del lavoratore vengano rese non durante il periodo di prova, è onere del lavoratore rispettare il termine di preavviso previsto dal Contratto Collettivo.

In mancanza, il datore di lavoro potrebbe trattenere al lavoratore la c.d. indennità sostitutiva del preavviso non prestato, pari alla retribuzione dei giorni di preavviso che avrebbe dovuto rispettare. Quindi è sempre consigliabile quando ci si voglia dimettere consultarsi con un legale esperto in diritto del lavoro per calcolare il preavviso corretto da dare dal datore di lavoro ed il termine da cui è possibile farlo decorrere, onde evitare di incorrere in errori che possono costare spiacevoli trattenute sulle competenze di fine rapporto ovvero delle richieste di pagamento da parte del datore di lavoro.