“Buongiorno, ho ricevuto circa 2 mesi fa’ una richiesta da parte dell'Inps di pagare dei contributi dovuti per l'anno 2012. E' possibile fare qualcosa o è anche inutile intraprendere un azione contro questa salatissima cartella? Ho letto che c'è la possibilità di fare ricorso per prescrizione.”

Gli avvisi di addebito Inps (che prima si chiamavano cartelle esattoriali) devono essere opposti entro 40 giorni da quando sono stati notificati (se si intendono far valere delle ragioni inerenti il credito preteso, come ad esempio la prescrizione).

Detto termine si riduce a 20 giorni dalla notifica, se si intende fondare l’opposizione su dei vizi di forma (come ad esempio per un errore nella notifica).

L’opposizione di propone mediante ricorso al Tribunale del Lavoro della città in cui chi propone il ricorso ha la residenza (o del luogo in cui ha sede l’ufficio Inps procedente se chi propone ricorso è un datore di lavoro).

Mediante l’opposizione è possibile ottenere la sospensione per tutta la durata del giudizio dell’esecutività dell’avviso (con la conseguenza che l’Inps deve attendere la sentenza per poter avviare l’esecuzione forzata) e chiedere al Giudice che annulli l’avviso di addebito.

Ciò posto, se le è stato notificato un vero e proprio avviso di addebito, la conclusione è nel senso che sono scaduti i 40 giorni dalla notifica avvenuta ai primi di settembre, entro cui era possibile (appurata la sussistenza di valide ragioni) proporre opposizione. Un avviso di addebito non opposto consolida il credito vantato dall’Inps, ossia incontestabile al pari di un decreto ingiuntivo non opposto.

Resta salva la sola possibilità per il contribuente di dare prova di essersi trovato in una situazione di assoluta incapacità a provvedere su cui fondare la richiesta al Giudice di voler comunque considerare ammissibile e tempestivo il suo ricorso.

Al venir meno della possibilità di proporre ricorso, si accompagna anche l’impossibilità di eccepire l’estinzione del debito Inps per intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti.

Le confermo infatti che i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni (art. 3, comma 9, L. 335/1995) dal momento in cui è maturato il diritto dell’Inps a riceverne il pagamento. Decorsi i 5 anni, infatti, l’Inps non ha più titolo per poterli richiedere ed ogni eventuale pretesa va neutralizzata proponendo ricorso al Giudice.

Fermo restando che, se nei 5 anni l’Inps ha posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione, comunicando al contribuente la relativa richiesta di pagamento, la prescrizione potrebbe non essersi ancora compiuta.

Tuttavia, il dubbio che più mi preme fugare è di appurare se Lei abbia ricevuto un vero e proprio avviso di addebito oppure soltanto un avviso bonario di pagamento. Il più delle volte infatti al cittadino che riceve una comunicazione Inps non è immediato né agevole comprendere di che atto si tratti.

Ciò rileva in quanto, se avesse ricevuto un avviso bonario di pagamento, non sarebbe incorsa in alcuna decadenza e si potrebbe valutare di proporre ricorso amministrativo, ovvero attendere la notifica dell’avviso di addebito da opporre giudizialmente.

Il consiglio è di verificare la tipologia di avviso notificatole dall’Inps, così da poterle dare una conferma definitiva delle osservazioni sopra riportate e valutare insieme la strategia difensiva adottabile.