Il subentro di un nuovo appaltatore impone la conservazione dei superminimi?

Nel caso di subentro in appalto, i lavoratori assunti dal subentrante non hanno il diritto a conservare il superminimo che ricevevano alle dipendenze del precedente appaltatore, anche nell’ipotesi in cui l’appalto non subisca modificazioni di termini, modalità e prestazioni.

Più precisamente, il Tribunale di Genova con la sentenza n. 808 del 2.10.2019 ha stabilito che:

<<La clausola a) in effetti, si limita a prescrivere “l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto”, ma nulla dice sul trattamento economico, che per i singoli lavoratori potrebbe variare anche in ragione, ad esempio, della modifica delle mansioni, della distribuzione dell’orario, dell’assegnazione della sede di lavoro.

Pur con la garanzia dell’art. 4 CCNL Multiservizi, l’assunzione da parte dell’impresa subentrante, dei lavoratori già occupati precedentemente nell’appalto avviene ex novo, sicché essi possono essere reimpiegati altrimenti>>.

sentenza n. 808 del 2.10.2019.pdf

Isola dei Cavoli (Villasimius).