Come riconoscerlo e come difendersi.


Il Legislatore non ha dato alcuna definizione del mobbing La definizione di mobbing si deve infatti all’elaborazione giurisprudenziale che da tempo è pacifica nel ritenere (v. da ultimo Cassazione n. 2142/2017, 158/2016, 1258/2015, 17698/2014, 18836/2013) che perché il datore di lavoro sia ritenuto responsabile di una condotta mobbizzante, devono risultare provati in giudizio dal dipendente:

a) la serie di comportamenti di carattere persecutorio che, con intento vessatorio, il datore di lavoro - direttamente o per il tramite di suoi collaboratori/dipendenti - ha posto in essere a danno del dipendente in modo mirato, sistematico e prolungato nel tempo;

b) lo specifico danno alla salute, alla personalità o alla dignità che è derivato al dipendente dalle condotte di cui sopra;

c) il nesso di causalità tra le condotte vessatorie/persecutorie ed i danni subiti dalla vittima alla propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;

d) l'intento persecutorio con cui ha agito il datore di lavoro e/o i suoi dipendenti/collaboratori in ognuna delle condotte illecite poste in essere, in modo da far risultare che le condotte siano inquadrabili all’interno di un unico disegno criminoso.

In assenza anche di uno solo di tali elementi, il mobbing non sussiste e non può essere accertato dai Giudici. Ecco perché, ad esempio, se la condotta datoriale non ha prodotto alcun danno alla salute, alla personalità o alla dignità che risulti da idonea certificazione medica, non potrà lamentarsi alcun danno da mobbing.

Difatti, se è vero che, in base all’art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro <<è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro>>, è vero altresì che al datore di lavoro non possono essere attribuite delle responsabilità se danno non vi è stato.

Fondamentale è altresì che il danno sia direttamente riconducibile ai comportamenti posti in essere dal datore di lavoro a danno del dipendente. Per provare ciò, si può ricorrere ad elementi indiziari di tipo temporale, ma è assolutamente necessario sottoporsi a perizia medico-legale in modo che sia il medico legale ad accertare la sussistenza di un legame causale tra le condotte datoriali e la patologia insorta nel lavoratore.

Ma l’aspetto più problematico da riscontrare quando si affrontano presunti casi di mobbing è capire se i comportamenti posti in essere dal datore di lavoro o dai suoi dipendenti/collaboratori siano stati sistematicamente mirati ad emarginare e vessare il dipendente, ovvero siano stati mossi unicamente dall’intento di perseguitarlo in maniera prolungata nel tempo, dando luogo ad episodi tutti legati l’uno all’altro, animati dal medesimo intento criminoso.

A titolo di esempio, potrebbero risultare persecutori i seguenti provvedimenti: contestazioni disciplinari palesemente infondate e pretestuosa, provvedimenti disciplinari eccessivamente penalizzanti, svuotamenti di mansioni, privazione totale degli strumenti aziendali necessari per svolgere le proprie mansioni, la riduzione ad una condizione di totale emarginazione rispetto al resto dei colleghi o la ridicolizzazione del dipendente alla presenza di colleghi o clienti.

Attenzione però, perché la persecutorietà del provvedimento o del comportamento deve risultare provata nella sua oggettività. Che significa questo?

Significa che il provvedimento asseritamente mobbizzante deve risultare di portata persecutoria, vessatoria, discriminante e/o dequalificante nella sua oggettività e non solo nella percezione che ne abbia avuto la vittima.

In altri termini è necessario provare mediante testimoni che le condotte che il datore di lavoro ha posto in essere nei confronti della vittima sono state percepite anche da altri dipendenti, o persone che hanno assistito ai fatti, come oggettivamente persecutorie e vessatorie. Difatti, ciò che si riscontra nella maggior parte dei casi è il rigetto delle domande di accertamento da parte dei Giudici, i quali rilevano:

- l'insussistenza di una molteplicità di comportamenti persecutori dal momento che il lavoratore ha riferito soltanto episodi collocati a notevole distanza l’uno dall'altro e in numero assai limitato;

- l’insussistenza di continui attacchi al dipendente, ma piuttosto un atteggiamento a volte conflittuale nei suoi confronti da parte del dirigente scolastico e delle colleghe (e questo solo in alcune occasioni), derivante dalla difficoltà nei rapporti venutesi a creare a seguito dei particolari tratti della personalità del dipendente che reagiva (in modo anche molto "pesante") ogni volta che si verificavano eventi che disturbavano il suo equilibrio emozionale;

- la fragilità del dipendente che asserisce il danno da mobbing, che a causa della sua  personalità fragile che lo porta a cadere in crisi anche per sollecitazioni di scarso momento;

-l’insussistenza di episodi particolarmente lesivi, ma anzi inquadrabili nella fisiologicità di ogni ambiente lavorativo e relazionale;

- il dipendente è risultato un soggetto caratterizzato da tratti di personalità anancastica e ossessiva, naturalmente predisposto a sviluppare il convincimento di essere vittima di immaginarie macchinazioni ordite ai suoi danni.

In definitiva, il mobbing se è difficile da riconoscere, lo è ancor di più da tutelare perché nella maggior parte dei casi gli episodi denunciati dal lavoratore vengono ritenuti non illeciti, ma facenti parte del normale modo di relazionarsi tra colleghi oppure addebitati alla sua fragile personalità e psicologia. Il mobbing ,per come ritenuto dalla giurisprudenza, è una fattispecie che in casi rarissimi trova riconoscimento nelle aule di giustizia.

Il consiglio è pertanto di rivolgervi ad un legale esperto in diritto nel lavoro nel momento in cui si verificassero episodi scorretti da parte di un collega o del datore di lavoro. Ciò in quanto il legale saprà supportarvi e tutelarvi o nel prevenire che subiate mobbing o nel raccogliere prove adeguate a dimostrare l’eventuale mobbing subito.


Isola D'Elba, 2012.