Nel caso
di subentro in appalto, i lavoratori assunti dal subentrante non hanno il
diritto a conservare il superminimo che ricevevano alle dipendenze del precedente
appaltatore, anche nell’ipotesi in cui l’appalto non subisca modificazioni di
termini, modalità e prestazioni.
Più
precisamente, il Tribunale di Genova con la sentenza n. 808 del 2.10.2019 ha
stabilito che:
<<La
clausola a) in effetti, si limita a prescrivere “l’assunzione senza periodo di
prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto”, ma nulla dice sul
trattamento economico, che per i singoli lavoratori potrebbe variare anche in ragione,
ad esempio, della modifica delle mansioni, della distribuzione dell’orario,
dell’assegnazione della sede di lavoro.
Pur con
la garanzia dell’art. 4 CCNL Multiservizi, l’assunzione da parte dell’impresa
subentrante, dei lavoratori già occupati precedentemente nell’appalto avviene
ex novo, sicché essi possono essere reimpiegati altrimenti>>.