Dalla minuziosa ricostruzione dei fatti la prova  della natura ritorsiva del licenziamento

L’accertamento della natura ritorsiva del licenziamento in un caso recentemente affrontato dal Tribunale del Lavoro di Milano (sentenza n. 1936 del 23.08.2019, est. Dott.ssa Chiara Colosimo) è scaturito dalla minuziosa ed accurata indagine circa la successione temporale dei fatti verificatisi prima del licenziamento.

Il licenziamento era stato intimato il giorno 6 settembre per mancato superamento della prova, ma le conversazioni intervenute tramite messaggi di whatsapp e posta elettronica tra il lavoratore e l’azienda hanno evidenziato che, proprio nei quindici giorni precedenti l’intimazione del licenziamento, è accaduto che:

-         il 17 agosto, il lavoratore ha reso noto all’addetto alle paghe che il suo compenso in busta paga non era stato correttamente calcolato;

-         il 29 agosto, il lavoratore ha sollecitato un controllo della sua busta paga da parte del datore di lavoro;

-         il 31 agosto, l’addetto paghe ha risposto al lavoratore fornendo le sue spiegazioni circa la correttezza del cedolino paga;

-         il 1° settembre, il lavoratore ha insistito nella richiesta di ricalcolo della sua busta paga ed in particolare delle maggiorazioni sul lavoro straordinario;

-         il 3 settembre, l’addetto alle paghe ha promesso al lavoratore una nuova verifica della busta paga;

-         il 5 settembre, l’addetto paghe ha chiesto al lavoratore la conferma del suo indirizzo di residenza senza che ve ne fosse alcuna giustificazione o motivo;

-         il 5 settembre stesso, il datore di lavoro ha spedito la lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.

Il Giudice, pertanto, rilevato che: <<risulta oltremodo significativa la successione temporale – documentalmente provata – tra le richieste reiterate dal lavoratore e la comunicazione di licenziamento inoltrata>>, ha concluso che <<collocato nel contesto fattuale e temporale cui effettivamente appartiene, il licenziamento per cui è causa appalesa la propria natura ritorsiva quale ingiusta reazione a una pretesa del tutto legittima del lavoratore, risultando sotto questo profilo irrilevante la fondatezza o infondatezza delle doglianze avanzate>>.

Il datore di lavoro è stato condannato a reintegrare in servizio il lavoratore, a corrispondergli tutte le retribuzioni perse (oltre i contributi previdenziali) dalla data del licenziamento alla effettiva riammissione in servizio, nonché al pagamento delle spese legali pari ad € 6.000,00 oltre accessori di legge.

sentenza n. 1936 del 23.08.2019.pdf

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