Quando il conduttore radiofonico si scopre lavoratore subordinato?

Dopo il Tribunale di Milano (sentenza n. 600 del 6.03.2019), anche il Tribunale di Monza con l’ordinanza n. 2866 del 29.05.2019, è giunto a ricondurre i rapporti degli speaker radiofonici - erroneamente inquadrati come lavoratori autonomi - nell’ambito della c.d. parasubordinazione, previo accertamento della sussistenza dei tre requisiti fondamentali della coordinazione, continuatività e prevalente personalità della prestazione resa dal conduttore.
In base a tale accertamento, i contratti sottoscritti sotto la vigenza degli articoli 61 e seguenti della Legge “Biagi” n. 276/2003, avrebbero dovuto essere instaurati in ragione di uno specifico progetto o programma, che mancando del tutto, ha comportato l’applicazione della sanzione della conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’inizio con tutte le conseguenze in termini di normativa applicabile, di competenze retributive e previdenziali e di tutele applicabili (anche quella prevista per il licenziamento).

In particolare, il Tribunale di Monza ha ritenuto dirimenti i seguenti rilievi:
  • <<è pacifico che il ricorrente conducesse i programmi che l’azienda gli assegnava, nelle ore da questa prestabilite, che dovesse avvisare se non si presentava a lavoro, che poteva sostituire altri colleghi o essere da questi sostituito, che usasse strumentazioni aziendali, che non assumesse rischio di impresa, che fosse pienamente inserito nella struttura aziendale, che ricevesse un compenso a cadenza fissa>>;
  • <<Inoltre, anche larghissima parte del contenuto della trasmissione condotta era predeterminata dall’azienda. Le trasmissioni radiofoniche presentate avevano prevalentemente ad oggetto la messa in onda di brani musicali. I brani non venivano scelti dal ricorrente, il momento in cui il ricorrente doveva intervenire per lanciare un brano oppure un altro erano predeterminato, i messaggi pubblicitari erano anch’essi predeterminati, infine era anche predeterminato il momento in cui si interagiva con gli ascoltatori e il tema del giorno era definito dall’azienda>>;
  • <<In sostanza, la prestazione pare soggetta a fin troppi limiti. Il fatto che lo speaker stabilisse, nell’ambito dei pochi minuti di parlato, il contenuto dell’intervento (sempre relativo al tema del giorno o al brano musicale da ascoltare) non pare certamente elemento valorizzabile al fine di escludere la subordinazione>>.
Tribunale di Milano 6.03.2019.pdf
Tribunale di Monza_29.05.2019.pdf

Isola della Giraglia (Corsica), 2013.