Quando il conduttore radiofonico si scopre lavoratore subordinato?
Dopo il Tribunale di Milano
(sentenza n. 600 del 6.03.2019), anche il Tribunale di Monza con l’ordinanza n.
2866 del 29.05.2019, è giunto a ricondurre i rapporti degli speaker
radiofonici - erroneamente inquadrati come lavoratori autonomi - nell’ambito
della c.d. parasubordinazione, previo accertamento della sussistenza dei
tre requisiti fondamentali della coordinazione, continuatività e prevalente personalità
della prestazione resa dal conduttore.
In base a tale accertamento, i contratti sottoscritti sotto la vigenza degli articoli 61 e seguenti della Legge “Biagi” n. 276/2003, avrebbero dovuto essere instaurati in ragione di uno specifico progetto o programma, che mancando del tutto, ha comportato l’applicazione della sanzione della conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinatoa tempo indeterminato fin dall’inizio con tutte le conseguenze in termini di normativa applicabile, di competenze retributive e previdenziali e di tutele applicabili (anche quella prevista per il licenziamento).
In particolare, il Tribunale di Monza ha ritenuto dirimenti i seguenti rilievi:
<<è pacifico che il ricorrente conducesse i programmi che l’azienda gli assegnava, nelle ore da questa prestabilite, che dovesse avvisare se non si presentava a lavoro, che poteva sostituire altri colleghi o essere da questi sostituito, che usasse strumentazioni aziendali, che non assumesse rischio di impresa, che fosse pienamente inserito nella struttura aziendale, che ricevesse un compenso a cadenza fissa>>;
<<Inoltre, anche larghissima parte del contenuto della trasmissione condotta era predeterminata dall’azienda. Le trasmissioni radiofoniche presentate avevano prevalentemente ad oggetto la messa in onda di brani musicali. I brani non venivano scelti dal ricorrente, il momento in cui il ricorrente doveva intervenire per lanciare un brano oppure un altro erano predeterminato, i messaggi pubblicitari erano anch’essi predeterminati, infine era anche predeterminato il momento in cui si interagiva con gli ascoltatori e il tema del giorno era definito dall’azienda>>;
<<In sostanza, la prestazione pare soggetta a fin troppi limiti. Il fatto che lo speaker stabilisse, nell’ambito dei pochi minuti di parlato, il contenuto dell’intervento (sempre relativo al tema del giorno o al brano musicale da ascoltare) non pare certamente elemento valorizzabile al fine di escludere la subordinazione>>.