Un lavoratore era stato licenziato perché nella serata del suo ultimo giorno di assenza dal lavoro per malattia era stato visto per due ore - dalle 20 alle 22 - all’interno della pizzeria della moglie, preparare pizze e cuocerle al forno, consegnare pizze ai clienti nonché effettuare attività di cassa.

Tutti i gradi di giudizio, compreso quello in Cassazione (sent. n. 3655 del 7.02.2019), hanno confermato il diritto del lavoratore a riprendere servizio e a vedersi risarcire il danno causatogli.

E’ stato infatti accertato che le attività svolte per due sole ore la sera dell’ultimo giorno di malattia non solo erano compatibili con la rinofaringite che aveva colpito il lavoratore, ma neppure avevano comportato un aggravamento della malattia o un ritardo nella ripresa del servizio, ripresa che è infatti avvenuta puntualmente - senza ulteriori proroghe della malattia - il giorno seguente.

Cassazione 7.02.2019 n. 3655.pdf

Campulongu (Villasimius).