Se non si è più iscritti all’Albo Artigiani quali conseguenze per gli obblighi contributivi?
Si
sono verificati di recente numerosi accertamenti in cui gli Ispettori hanno
sottoposto a verifica ispettiva le posizioni di artigiani che avendo perso i
requisiti per continuare ad esserlo, erano stati cancellati sia dall’Albo
Artigiani che dalla Gestione Artigiani Inps.
Trattasi
di casi in cui gli artigiani non erano più titolari dei requisiti
tecnico-professionali previsti per svolgere le attività di cui alla loro
impresa e di conseguenza non potevano più restare iscritti all’Albo Artigiani.
La cancellazione
dall’Albo deve essere richiesta mediante comunicazione
Unica ex art. 9 D.L. n. 7/2007 <<valida anche per Agenzia Entrate,
INAIL e INPS
>> che produce “di per sé” anche la chiusura
della posizione previdenziale presso la Gestione Artigiani Inps.
Nonostante
ciò, è accaduto – e sta accadendo – che gli Ispettori Inps dispongono la re-iscrizione
d’ufficio dell’artigiano alla Gestione Artigiani Inps sul presupposto che
l’attività in concreto svolta dallo stesso non abbia subito alcuna
modificazione e quindi l’artigiano debba continuare a fruire e a contribuire alla
Gestione Artigiani Inps. La re-iscrizione comporta l’obbligo di pagare tutti i
contributi non versati dopo la cancellazione dall’Albo, maggiorati di sanzioni
ed interessi.
In
particolare, ciò si sta verificando per piccole officine di riparazione che
hanno deciso di espandere la loro attività aprendo anche il centro di revisione
auto.
Ebbene,
la problematica nasce dal fatto che per poter aprire un centro revisione auto le
officine devono abilitarsi a svolgere tutte le attività del settore riparazione
auto ossia gommista, carrozzeria e meccatronica, e devono impiegare un responsabile
tecnico del centro di revisione auto (articoli 239 e 240 del D.P.R. 495/1992).
Ecco
che nella maggior parte dei casi, le officine devono ricorrere ad assumere
nuovi dipendenti o collaboratori che possiedano i requisiti
tecnico-professionali necessari per svolgere le attività di gommista,
carrozzeria e meccatronica così come il titolo di responsabile tecnico centro
revisione auto.
Dal passaggio in capo a persone diverse
dai soci (dell’impresa artigiana) dei
requisiti
tecnico-professionali e quindi del ruolo di preposto alla gestione tecnica deriva
il venir meno di
un requisito
fondamentale per continuare ad esercitare attività inquadrabile come artigiana,
ossia il possesso da parte dei soci dei suddetti requisiti e del ruolo di
preposto alla gestione tecnica.
Difatti, l’art. 2, ultimo comma, della L. 8.08.1985, n.
443, prevede che:
<<L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che
richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e
garanzia degli utenti,
deve essere in
possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle leggi statali.>>.
Quindi,
se da un lato la legge ti impone la cancellazione all’Albo Artigiani e la conseguente
perdita della copertura previdenziale e pensionistica della Gestione Artigiani
Inps, gli ispettori in barba a tutto ciò ti re-iscrivono chiedendo il pagamento
di contributi, sanzioni ed interessi, permettendosi anche di trattarti da
EVASORE!
Situazioni che hanno dell’incredibile come solo in Italia riusciamo a
far accadere.
Recentemente
però è stato lo stesso Inps a pubblicare il
Messaggio n. 1138 del 14.03.2018 intervenendo a fare chiarezza
sugli obblighi previdenziali delle imprese artigiane che hanno perso i
requisiti per restare iscritte al relativo Albo e che si spera venga letto
attentamente anche da tutti gli ispettori.
Nel
Messaggio, infatti, l’Inps chiarisce una volta per tutte che:
<< le imprese
nell’ambito delle quali i requisiti tecnico/professionali previsti dalle leggi
statali siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale, non
sono considerate imprese artigiane in quanto non riconducibili alle
disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Le stesse imprese, pertanto,
non possono essere iscritte all’Albo ed i relativi titolari/soci non possono
chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani.
Le medesime, tuttavia, possono legittimamente operare sul mercato con
eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, in presenza dei
requisiti di legge.
Si tratta, dunque, di casistiche in cui, ove il titolare avesse
tempestivamente richiesto l’iscrizione alla gestione artigiani, essa non gli
sarebbe stata accordata per carenza di requisiti tecnico-professionali. Per
tale motivo
non è possibile procedere a
posteriori all’iscrizione alla gestione previdenziale
>>.